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STATUTO
Art. 1. E' costituita l'associazione "Associazione
Medica Gravinese".
Art. 2. Essa ha sede in Gravina in Puglia alla via
Matteotti, 24.
Art. 3. L'Associazione Medica Gravinese persegue
scopi di natura scientifico-culturale e ricreativa per i soci. Espressioni
collaterali della sua attività sono manifestazioni pubbliche a carattere
divulgativo dell'educazione sanitaria nel paese. Non ha interessi politici
né scopi di lucro.
Art. 4. Possono essere soci solo i laureati in
Medicina e Chirurgia che non abbiano condanne penali. La ammissione di nuovi
soci è subordinata a:
-
domanda per iscritto che deve essere vigilata dal
Direttivo
-
accettazione dello statuto senza riserve
-
pagamento della quota sociale e della quota di
associazione (quest'ultima non è dovuta dai neolaureati).
Art. 5. La qualifica di socio si perde per:
Art. 6. La quota sociale tiene conto delle spese
necessarie per la gestione annuale dell'Associazione; si versa o con delega
bancaria mensile o con anticipo semestrale. Tale quota viene fissata ogni
anno dal Consiglio Direttivo e fatta approvare dalla assemblea generale dei
soci. Non è dovuta dai neolaureati per il primo anno di iscrizione
all'Ordine del Medici; successivamente, fino a che persiste la condizione di
disoccupato viene fissata al 40% della quota intera.
Art. 7. Il patrimonio sociale consiste in tutti i beni che a qualsiasi
titolo sono divenuti di proprietà dell'Associazione e resteranno sempre ed
esclusivamente proprietà di essa. Il socio dimissionario, pertanto, non ha
diritto in nessun caso a rimborso o altro.
Art. 8.
Organi dell'Associazione sono:
Art. 9. Il Presidente viene eletto la prima volta
all'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea generale dei soci a
scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei voti; nel caso in cui nessuno
dei votanti raggiunga la maggioranza assoluta dei voti o in caso di parità
si passa ad una seconda votazione e viene eletto il maggior suffragato. La
carica di presidente non è rinnovabile. Il presidente ha la rappresentanza
legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con la
potestà di delega. Adotta tutti i provvedimenti di urgenza con l'obbligo di
riferire al Consiglio e di farli ratificare da esso alla prima notifica.
Art. 10. Il Consiglio Direttivo è composto da sei
consiglieri eletti a maggioranza dall'Assemblea dei soci a scrutinio
segreto, più il Presidente. Viene rinnovato al 50% ogni anno (i consiglieri
sostituiti sono quelli eletti da due anni prima). I primi consiglieri sono
eletti nell'atto costitutivo ed in quella sede sono precisati i tre
consiglieri il cui mandato dura solo il primo anno. I sei consiglieri
eleggono al loro interno un vice-presidente, un tesoriere ed un segretario.
Il Direttivo adotta i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon
andamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi di cui
all'articolo 3 dello statuto. Si riunisce una volta al mese e
straordinariamente ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno o a
richiesta di almeno i due terzi dei consiglieri o del collegio dei revisori.
La presenza della maggioranza dei consiglieri è richiesta per la validità
delle riunioni. Il consigliere che risulta assente per tre riunioni
consecutive senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario e
sostituito con il primo dei non eletti. La sostituzione dei consiglieri
dimissionari o espulsi può essere fatta con soci non eletti ma che abbiano
avuto, nelle elezioni del consiglio, voti dal quarto al decimo posto,
nell'ambito della stessa votazione della elezione del consigliere
dimissionario o espulso. Nel caso si dimettono contemporaneamente o anche
scaglionati nel tempo più di tre consiglieri, il Consiglio decade e si
devono indire nuove elezioni. La carica di consigliere è rinnovabile.
Art. 11. I Probiviri sono tre soci eletti dall'Assemblea a scrutinio
segreto. Tutte le eventuali controversie sociali sono di loro competenza.
Essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura e il lodo
sarà inappellabile.
Art. 12. I Revisori dei conti
sono tre soci eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto; tra loro eleggono
un presidente. Hanno la funzione di controllo finanziario in qualsiasi
momento.
Art. 13. L'Assemblea generale è composta
da tutti i soci in regola con le quote sociali; è ammessa la delega per
iscritto ma ogni partecipante non può possedere più di una delega. Si
riunisce ogni due mesi o quando il Presidente o quattro membri del Consiglio
o quando lo richieda per iscritto la metà più uno dei soci. L'Assemblea è
valida in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza dei soci,
in seconda convocazione, il giorno successivo, qualunque sia il numero dei
presenti.
Art. 14. Le cariche sociali hanno la
durata di due anni.
Art. 15. L'anno sociale
comincia il primo Maggio di ogni anno e termina il 30 Aprile dell'anno
successivo; le quote semestrale partono da quelle date. Entro il 30 Aprile
di ogni anno il Consiglio presenta all'Assemblea per l'approvazione il
bilancio consuntivo dell'anno trascorso e il preventivo per il seguente.
Art. 16. In caso di scioglimento dell'Associazione la destinazione
del patrimonio sociale sarà decisa dal Consiglio Direttivo in carica in
maniera insindacabile e devoluto in beneficienza.
Art.
17. Il presente statuto può essere modificato solo con il consenso dei
due terzi dei soci.
Art. 18. Le cariche sociali
sono incompatibili con qualsiasi carica politica. |